Lo Statuto

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - ONLUS

 

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Sintesi:

TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – E' costituita una Libera Associazione denominata "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Onlus", che - come ente privato senza scopo di lucro - persegue il fine della Solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n.460 del 04.12.1997. E' obbligo per l'Associazione fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintitivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2 – L’Associazione ha sede legale in Bologna

ART. 3 – L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e si prefigge i seguenti scopi e finalità:

a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla brevemente definita S.M.) con particolare riferimento alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro - Spinale (brevemente definita C.C.S.V.I.). L'Associazione potrà effettuare prestazioni di carattere erogativo soltanto nei confronti di altre ONLUS, di altri Enti pubblici, nonché di altri Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente e direttamente nei settori previsti dall'art.10 comma 1 lett.a) del D.Lgs.n.460/1997.

b) aiutare e sostenere i pazienti - cittadini e stranieri - affetti da queste malattie e le loro famiglie;

c) diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni scientifiche concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione) ;

d) pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro vascolari connesse a SM e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione);

e) reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della sclerosi multipla, della CCSVI e di altre malattie correlate. (La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere realizzata tilizzando beni di modico valore);

f) collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), con il sistema socio sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi statutari e/o con la natura stessa dell'associazione ONLUS;

g) organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per volontari, disabili neuromotori e loro congiunti, personale medico, psicologico, infermieristico, fisioterapico. (Tali attività potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd svantaggiati - in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari –o per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche). Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, in via strumentale ed accessoria, svolgere, tra le altre, le seguenti attività :

a) sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da sclerosi multipla ed alle loro famiglie;

b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

c) stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;

d) promuovere e organizzare, stabilmente e/o saltuariamente, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti, iniziative ed eventi in ambito sanitario e assistenziale, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione; inoltre le predette attività potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd svantaggiati - in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari – o per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità  solidaristiche);

e) svolgere, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative. (La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere realizzata utilizzando beni di modico valore);

f) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso, a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e  attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

g) compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti.

E' comunque escluso lo svolgimento di attività che inderogabili disposizioni di legge o regolamenti riservino a particolari categorie di enti.

Ai sensi della lettera c) dell'art.10 comma 1, del D.Lgs.n.460/97 all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del medesimo art.10 comma 1 del D.Lgs.n.460/97 (ed in particolare attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio sanitaria come sopra indicate), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.